L’autentica di sottoscrizione da parte del notaio non è più obbligatoria per gli atti di vendita e gli atti costitutivi di ipoteca aventi ad oggetto i beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). La norma non prevede gli atti di cancellazione d’ipoteca e gli atti di costituzione di diritti di usufrutto e uso che continueranno ad essere autenticati solo dal notaio. Rientrano invece nelle nuove disposizioni gli atti di accettazione d’eredità;
Sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti sopra evidenziati, oltre ai notai, gli Uffici Comunali i titolari degli sportelli telematici dell’automobilista di cui all’art. 2 del D.P.R. 19/09/2000, n 358 e cioè i titolari delle delegazioni ACI e delle imprese di consulenza automobilistica, oltre che gli Uffici provinciali della motorizzazione e gli uffici provinciali dell’ACI che gestiscono il PRA.