L’art. 12 L.162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’U.S.C. per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni. L’assistenza di un Avvocato è facoltativa. E' possibile solo quando non vi siano figli(minori, portatori di handicap o non autoosufficienti),e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.