SOGGETTI PASSIVI: Sono tenuti al pagamento dell'IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili stessi.
BASE IMPONIBILE: Ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.L. n. 211/2011, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato come segue:
- Per i fabbricati, si assume a riferimento la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione rivalutata del 5% ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 662/1996 e moltiplicata per i coefficienti, differenziati per categorie catastali, previsti dall’art. 13, comma 4, del D.L. n. 201/2011 come da tabella di seguito indicata.
- Per le aree fabbricabili, l’imponibile è dato dal valore venale comune in commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, con riferimento alle caratteristiche dell’area, ubicazione, indici di edificabilità, destinazione d’uso, ecc.
- Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3, comma 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.